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PVR assolto dal Tribunale di Bari: “Non è reato mettere a disposizione della clientela pc connessi su portali di concessionari GAD, purché il cliente giochi in piena autonomia”

  • Immagine del redattore: Agenzie Vincenti
    Agenzie Vincenti
  • 20 nov
  • Tempo di lettura: 3 min

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Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3394/2025, ha assolto con formula piena il titolare di un PVR e internet point, accusato del reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse, previsto all’art. 4 della legge 401/1989 e punito con pena da 3 a 6 anni di reclusione.


Il procedimento traeva origine da un controllo di ADM e Guardia di Finanza in un PVR e internet point di Bari, dove erano presenti postazioni telematiche a libera navigazione connesse su piattaforme di gioco riconducibili a concessionari GAD. Nel locale, inoltre, furono trovate vetrofanie a tema calcistico, nonché – in un cestino – due scontrini riconducibili a “giocate”.


Da tali elementi, gli inquirenti hanno desunto lo svolgimento di un’attività abusiva di raccolta scommesse, senza la prescritta licenza 88 TULPS. Durante il dibattimento, tuttavia, nessuno di questi elementi ha trovato riscontro in comportamenti concreti di gestione o accettazione di scommesse da parte dell’esercente.


Dalle escussioni dei testimoni e dai riscontri in aula non è emersa, infatti, prova di alcuna

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concreta attività intermediativa riconducibile al titolare del PVR: quest’ultimo, invero, non risulta aver mai utilizzato credenziali di terzi, né gestito giocate altrui, né tantomeno pagato vincite. Plausibile, al contrario, è apparsa la versione difensiva, che ha dimostrato come i clienti fossero liberi di operare autonomamente sui propri conti di gioco per mezzo dei computer (previo inserimento di proprie credenziali personali), rivolgendosi all’esercente esclusivamente per chiedere assistenza nella stampa dei “promemoria” delle giocate, attività del tutto lecita e priva di rilevanza penale.


Il Giudice, in motivazione, ha riconosciuto come né la presenza di scontrini, né quella di pagine web aperte sui siti dei concessionari, né l’allestimento di vetrofanie riconducibili a scommesse sportive si prestino a costituire “prova” di intermediazione nella raccolta di scommesse, soprattutto quando manchino – come nel caso di specie – verifiche sulla cassa dell’esercente, riscontri su eventuali movimenti di denaro o testimonianze che descrivano materialmente l’accettazione delle puntate e il pagamento delle eventuali vincite da parte dell’esercente stesso.


La decisione, a ben vedere, si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza della Cassazione, che distingue in modo rigido tra la gestione di scommesse per conto di terzi — condotta effettivamente punita dall’art. 4 della legge 401/1989 — e la semplice messa a disposizione di postazioni informatiche, attività pienamente lecita per PVR, internet point e CED.


Come osservano gli avvocati (intervistati da Agimeg), che hanno difeso l’imputato, “la pronuncia del Tribunale di Bari si allinea perfettamente al principio chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2025, che impedisce – nella sostanza – di punire la messa a disposizione di postazioni online a libera navigazione, o comunque di postazioni telematiche che, sebbene connesse su piattaforme di concessionari GAD, richiedano l’inserimento di username e password per giocare”.


L’ avvocato evidenzia, inoltre, come la sentenza barese sia: “perfettamente coerente anche con la giurisprudenza maturata in tema di CED e CTD, dove si è affermato — dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Biasci e fino alle più recenti pronunce della giurisprudenza di merito — che, in assenza di raccolta di poste, pagamento di vincite o manipolazione dei conti di gioco, non si configuri alcuna intermediazione, nemmeno indiretta, e che il collegamento telematico tra cliente e operatore autorizzato, ove avvenuto in autonomia, sia di per sé pienamente lecito”.


Il Tribunale ha, quindi, disposto l’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non sussiste” e il dissequestro delle apparecchiature, affermando – in modo inequivoco – come la semplice messa a disposizione di computer connessi su piattaforme di concessionari GAD non configuri intermediazione penalmente rilevante, ove il cliente utilizzi il proprio conto di gioco in piena autonomia.

sb/AGIMEG


 
 
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